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REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1535

Tabella degli abitati da consolidare ed altra degli abitati da trasferire a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV) e dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081. (023U1535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-8-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali 30  giugno  1918,  n.  1019,  e  13
aprile 1919, n. 568; 
 
  Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e
agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale  30
giugno  1918,  n.  1019,  e  degli  articoli  4  e  5   del   decreto
Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le  annesse  tabelle  A  e  B
viste, d'ordine Nostro, dal Ministro  proponente,  degli  abitati  da
aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9  luglio  1908,  n.  445
(titolo IV), a quelli indicati nelle tabelle  D  e  E  allegate  alla
legge 9 luglio 1908 predetta. 
 
  Il presente decreto avra'  effetto  dal  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 maggio 1923. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Carnazza. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.