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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1362

Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo. (023U1362)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  legge  17  febbraio  1884,  n.  2016  (Serie   3ª)   per
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto  4  maggio
1885, n. 3074 (Serie 3ª); 
 
  Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro  effettivo  ai
magazzini e depositi di materie e merci di proprieta' dello Stato  ed
il regolamento per la sua applicazione approvato col  R.  decreto  23
dicembre 1897, n. 532; 
 
  Visto il regolamento per il servizio del materiale di  artiglieria,
approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419; 
 
  Visti i RR. decreti 14 maggio 1905, n. 227 e  23  giugno  1907,  n.
411, coi quali sono stabiliti i modelli per  le  contabilita'  e  pei
conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra,
soggetti al vincolo del riscontro effettivo; Sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della guerra di concerto con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le variazioni e le consistenze dei  materiali  e  delle  merci  dei
magazzini sottoposti al riscontro effettivo dipendenti dal  Ministero
della guerra, saranno dimostrate, a partire dal 1° luglio 1923, in un
elenco annuale delle variazioni, conforme all'unito  modello  B,  che
dovra' essere inviato alla Corte dei  conti  non  oltre  il  mese  di
settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, assieme  al  conto
giudiziale cui si riferisce. 
 
  Detto mod. B sara' firmato d'ordine Nostro dal Ministro  Segretario
di Stato per gli Affari della guerra.