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REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1923, n. 1324

Modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349. (023U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2006)
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Testo in vigore dal: 18-7-1923
al: 31-12-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti il decreto-legge 9 novembre 1919,  n.  2239,  e  la  legge  7
aprile 1921, n. 349; 
 
  Ritenuta la necessita' e la urgenza di  modificare,  in  dipendenza
delle  accresciute  risorse  economiche  della  Cassa  Nazionale  del
Notariato, il citato decreto-legge, e di coordinarne le  disposizioni
con la legge surrichiamata, che  ha  raddoppiato  gli  onorari  ed  i
diritti accessori dovuti ai notari; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli onorari stabiliti dal capo primo  della  tariffa  annessa  alla
legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti  ricevuti
o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri  onorari
e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati  del
100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla  legge
7 aprile 1921, n. 349. 
 
  Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da
notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica,  restando
soppressa ogni contraria disposizione della tariffa,  salvo  l'ultimo
capoverso dell'art. 8. 
 
  Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa  si  applicano  con
l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti  in
forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione
di  obbligazioni  sull'importo  rispettivo   dell'aumento   o   della
emissione.