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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1283

Autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle Nuove Provincie, presentate fuori termine per cause di forza maggiore. (023U1283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri, conferiti al Governo con la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1006; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'interno, Presidente del Consiglio dei  Ministri,  interim  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' data facolta' ai Prefetti competenti di ricevere fino al termine
di sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  le
dichiarazioni di elezione o di opzione per la cittadinanza italiana a
norma dei trattati di pace, nonche' le  domande  per  la  concessione
della cittadinanza italiana a norma dell'articolo 8 del R. decreto 30
dicembre 1920, numero 1890, e dell'articolo 2 del R. decreto-legge 29
gennaio 1922, n. 43,  sempreche'  risulti  provato,  a  giudizio  del
Prefetto, che gli interessati furono impediti da forza maggiore o  da
altra causa indipendente dalla loro volonta', di presentare entro  il
termine prescritto dagli articoli 1 e 2 del citato  R.  decreto-legge
tali dichiarazioni o domande; 
 
  Analoga   facolta'   e'   accordata   al   Ministro    dell'interno
relativamente alle dichiarazioni di opzione indicate all'ultimo comma
dell'articolo 11 del decreto presidenziale 1 febbraio 1922; 
 
  Contro il provvedimento con cui in base ai due precedenti commi  si
dichiari irricevibile la  dichiarazione  di  elezione  o  di  opzione
oppure la domanda per conferimento della cittadinanza italiana non e'
ammesso alcun gravame; Sulle  domande  dichiarate  ricevibili  verra'
provveduto con la procedura stabilita dai R. decreti  e  dal  decreto
Presidenziale suindicati. 
 
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
                                                           Mussolini.