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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1236

Riguardante l'assimilazione economica del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie. (023U1236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della Delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
Legge 3 dicembre 1922, n. 1601. 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n.1322, e  l'articolo
3 della legge 19 dicembre 1920,  n.  1778,  colle  quali  sono  state
annesse al territorio del Regno le nuove provincie; 
 
  Visti i Regi decreti legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e 8 giugno 1920,
n. 770, relativi all'ordinamento del personale postale, telegrafico e
telefonico; 
 
  Visto il R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste
ed i Telegrafi di concerto con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il personale addetto alle Poste, ai Telegrafi ed  ai  Telefoni  nei
territori annessi con le leggi  26  settembre  1920,  n.  1322  e  19
dicembre 1920, n. 1778, in servizio alla data  di  pubblicazione  del
presente Decreto, in quanto lo stesso, sia  stato  assunto  sotto  il
cessato  regime,  viene  parificato   agli   effetti   economici   al
corrispondente  personale  della  Amministrazione  italiana  in  base
all'ordinamento  risultante  dal  R.  Decreto  legge  sulla   riforma
dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica n. 1858 del  2
ottobre 1919, e successive modificazioni, nonche' dal R.  Decreto  30
settembre 1922, n. 1290.