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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1923, n. 1207

Che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli. (023U1207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1925, n. 2306 (in G.U. 05/01/1926, n. 3).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta l'urgenza; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  coi
Ministri segretari di Stato per gli affari esteri,  per  le  colonie,
per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per l'industria
e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Oltre quanto e' disposto dal capo III, titolo VIII, libro  II,  del
Codice penale, chiunque, per servire all'altrui  libidine,  ingaggia,
sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una persona
minore degli anni 21 a scopo  di  prostituzione,  e'  punito  con  la
reclusione da tre a trenta mesi e  con  la  multa  da  lire  cento  a
tremila, ancorche' consti del consenso della persona. 
 
  Qualora il delitto sia commesso con violenza,  minaccia,  abuso  di
autorita', inganno o altro mezzo di coazione o di frode, ovvero sopra
persona minore degli anni dodici la reclusione e' da uno a sei  anni,
e la multa non e' inferiore alle lire cinquecento. 
 
  E'  abrogato  l'ultimo   capoverso   dell'art.   12   della   legge
sull'emigrazione testo unico 13 novembre 1919, n. 2205.