stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1187

Che fissa i contigenti di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante il 1923. (023U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797; 
 
  Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 873; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario Stato per le colonie,
di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e  commercio
e dell'agricoltora; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I quantitativi da ammettere nell'anno 1923, alla  importazione  nel
Regno, col trattamento di favore stabilito dal  R.  decreto-legge  23
novembre 1921, n. 1797,  sono  fissati,  per  le  seguenti  merci  di
origine o  provenienza  dalle  colonie  italiane,  nelle  misure  per
ciascuna di esse qui appresso indicate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                              MUSSOLINI - FEDERZONI - TEOFILO ROSSI - 
                                 DE CAPITANI D'ARZAGO - DE STEFANI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.