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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1185

Che estende alle Nuove Provincie del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle Regie scuole medie e normali, dei Regi Istituti nautici, delle Regie scuole di commercio e delle Regie scuole industriali. (023U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 4-7-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679; 
 
  Veduti i RR. Decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058  e  23  settembre
1920, n. 1561, nonche' il R. D. 13 maggio 1920, n. 843; 
 
  Veduti i Decreti-legge luogotenenziali 21 giugno 1919, n. 1086 e 21
giugno 1919, n. 1088, il R. D. 25 agosto 1920, n. 1266, il  R.  D.  3
settembre 1920, n. 1293, e la legge 23 marzo 1922, n. 382; 
 
  Veduta la legge 14 luglio 1912, n. 854,  il  regolamento  approvato
con R. D. 13 novembre 1919, n. 2431 e la legge 7 aprile 1921, n. 439; 
 
  Veduto il D. L. 10 maggio 1917,  n.  896,  il  R.  Decreto-legge  8
luglio 1919, n. 1275, la legge 20 febbraio 1921, n. 175, il R.  D.  8
febbraio 1923, n. 410, il R. D. 3 aprile 1921, n. 591, il Regolamento
approvato con R. D. 18 giugno 1922, n. 1185; 
 
  Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080 e il  R.  D.  30  settembre
1922 n. 1290; 
 
  Veduto il R. D. 3 dicembre 1922, n. 1596; 
 
  Veduti i RR. DD. 11 gennaio 1923, n. 220 e 4 febbraio 1923, n. 388; 
 
  Veduto il R. D. 18 febbraio 1923, n. 440; 
 
  Sentita la Commissione istituita col Decreto Presidenziale 9 luglio
1922; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della  Pubblica  Istruzione,  di
concerto con i Ministri della Marina, per l'Industria e il  Commercio
e delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono estese alle nuove Provincie  del  Regno,  nei  limiti  e  modi
indicati nel presente decreto,  le  disposizioni  che  riguardano  lo
stato giuridico ed economico del personale insegnante, di  segreteria
e di servizio: 
 
    a) delle RR. Scuole medie e normali; 
 
    b) dei RR. Istituti nautici; 
 
    c) delle RR. Scuole di commercio; 
 
    d) delle RR. Scuole industriali. 
 
  Al  personale  presentemente   in   servizio   presso   le   scuole
corrispondenti delle nuove Provincie sono applicabili inoltre,  salvo
quanto e' disposto diversamente nel presente decreto, gli articoli 1,
4, 6, 12-29 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440. 
 
  Nulla  e'  innovato,  per  effetto   della   suddetta   estensione,
all'attuale  ordinamento  didattico  ed  organico  delle  scuole.  E'
conservata pertanto l'unione dell'Istituto  tecnico  o  della  Scuola
tecnica, del Liceo e del Ginnasio, dell'Istituto magistrale  e  delle
classi preparatorie nonche' delle scuole di pratica ad esso annesse. 
 
  Gli istituti predetti, escluse le classi preparatorie e  le  scuole
di pratica, si considerano come istituti di secondo grado. 
 
  La  distribuzione  degli  insegnamenti   sara'   fatta   dal   capo
dell'istituto, entro i limiti  dell'obbligo  d'orario  stabilito  per
ogni ruolo,  secondo  i  titoli  di  abilitazione  e  le  particolari
attitudini di ciascun insegnante, e secondo le esigenze didattiche. 
 
  L'assegnazione a  ruoli  determinati  del  personale  addetto  alle
scuole industriali e alle scuole biennali di commercio non implica la
classificazione delle scuole stesse nel grado corrispondente.