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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1184

Che reca provvedimenti a favore del personale postale, telegrafico e telefonico ex-combattente. (023U1184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-6-1923
al: 10-11-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           por grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  eliminare  alcune  sperequazioni   di
trattamento in atto esistenti fra il  personale  dell'Amministrazione
postale, telegrafica e telefonica con danno dei richiamati alle  armi
durante la guerra, dei combattenti e degli invalidi e mutilati; 
 
  Sentiti il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e pei  telegrafi,  di  concerto  col  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri, col
Ministro della Giustizia e gli affari di culto e col  Ministro  delle
finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  All'art. 86 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 modificato
dall'art 33, sub. 86, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono
sostituite le seguenti disposizioni: 
 
  Sono nominati ufficiali nei quadri II delle tabelle B ruolo postale
e ruolo servizi elettrici, gli  alunni  postali-telegrafici  chiamati
sotto le armi, ed i  vincitori  dei  concorsi  per  posti  di  alunno
banditi nel 1911, 1913 e 1914, che non furono nominati. 
 
  La nomina ad ufficiale decorre dal primo giorno del mese successivo
alla data in cui intervenne la dichiarazione di trattenuta  sotto  le
armi per compimento degli obblighi di leva o per richiamo, ed in ogni
caso  con  effetto  non  anteriore  dall'inizio   del   decimo   mese
decorrente, quanto agli alunni dalla nomina ad  alunno  e  quanto  ai
vincitori degli anzidetti concorsi dalla data in cui sarebbero  stati
nominati alunni se non si fossero trovati in servizio militare. 
 
  Saranno applicate a favore degli uni e degli altri tutti i benefici
di carriera ed  economici  previsti  nel  titolo  III,  capo  1°  del
precitato Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n.  1858  e  successive
modificazioni, esclusa pero' la percezione delle competenze arretrate
per  il  periodo  anteriore  alla   loro   effettiva   assunzione   o
riassunzione in servizio civile.