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REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1166

Relativo all'esonero ed al trattamento di quiescenza del personale insegnante dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica. (023U1166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli insegnanti dei ruoli dei RR. Istituti di belle arti di musica e
di arte drammatica, che abbiano  compiuto  o  compiano  entro  il  31
dicembre 1923 quaranta anni di  Servizio  e  sessantacinque  di  eta'
saranno collocati a riposo.