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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1165

Che stabilisce il numero dei magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari e norme di attuazione. (023U1165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-6-1923
al: 19-3-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A decorrere dal 1° ottobre  1923  il  numero  dei  Magistrati,  dei
funzionari  delle  cancellerie  e   segreterie   giudiziarie,   degli
ufficiali  giudiziari  e  degli  uscieri  addetti   alla   Corte   di
cassazione, alle  Corti  d'appello  ed  ai  tribunali  del  Regno  e'
determinato dalle annesse tabelle sottoscritte per ordine Nostro, dal
Ministro proponente. 
 
  Le tabelle stesse potranno,  entro  il  31  dicembre  1923,  essere
modificate con Nostri decreti, sentito il Consiglio dei ministri. 
 
  Il personale addetto alle Corti di cassazione di  Firenze,  Napoli,
Palermo e Torino potra' essere presso le stesse mantenuto in servizio
fino al 31 dicembre 1923, a sensi e per gli effetti di  cui  all'art.
24 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602. 
 
  Entro i predetti termini cesseranno le  applicazioni  di  qualsiasi
natura in tutti gli uffici giudiziari.