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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1164

Concernente la sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Provincie. (023U1164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col ministro delle finanze; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge del 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I conti delle provincie fino all'esercizio 1921 incluso,  dopo  che
siano stati deliberati dal Consiglio provinciale, verranno depositati
per un mese nella segreteria della Prefettura rispettiva con tutti  i
relativi documenti.  E,  nello  stesso  periodo  di  tempo,  verranno
pubblicate, nell'albo pretorio  del  capoluogo  della  Provincia,  le
relative deliberazioni. 
 
  Del deposito  e  della  pubblicazione  verra',  negli  otto  giorni
successivi, a cura del prefetto, fatta  notificazione  al  tesoriere,
che rese il conto, e agli amministratori,  che  furono  eventualmente
designati come responsabili. E verra' pure data notizia del  deposito
e  delle  pubblicazioni  nel  foglio  degli  annunzi   legali   della
Provincia. 
 
  Nel detto termine il contabile e gli amministratori a cui fu  fatta
la notificazione potranno prendere visione  della  deliberazione  del
conto e dei documenti. 
 
  Qualora, entro 15 giorni dalla scadenza del termine  del  deposito,
non siano state presentate opposizioni alla Corte dei conti da  parte
degli interessati anzidetti, oppure dalla Deputazione provinciale  in
carica,  il  conto  s'intendera'  definitivamente   approvato   nelle
risultanze stabilite dalla deliberazione  del  Consiglio  provinciale
che terra', luogo, a tutti gli  effetti  di  legge,  della  decisione
della Corte dei conti. 
 
  La segreteria della Corte, su richiesta degli  interessati,  oppure
dell'Amministrazione provinciale,  rilascera'  attestazione  che  non
furono prodotte opposizioni nel detto termine.