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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1152

Che chiarisce le conseguenze amministrative delle mancanze disciplinari commesse in data anteriore al 4 settembre 1919 dal personale postale telegrafico e telefonico. (023U1152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge del 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sullo  stato  degli  impiegati
civili, approvato con R. decreto  22  novembre  1908,  n.  693  e  il
regolamento  generale  per  la  esecuzione  di  detto  testo   unico,
approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756; 
 
  Vasto il regolamento speciale per il personale di prima  e  seconda
categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato
con R. decreto del 16 maggio 1909, n. 341; 
 
  Vista la legge 19 luglio 1909, n. 528, che approva l'organico della
Direzione generale dei telefoni e  il  regolamento  speciale  per  il
personale dell'Amministrazione dei telefoni, approvato con R. decreto
16 maggio 1912, n. 574; 
 
  Visto il regolamento speciale per il personale di terza categoria e
per il personale subalterno fuori  ruolo  dell'Amministrazione  delle
poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 12  maggio  1910,  n.
680; 
 
  Visto  il  regolamento  speciale  per  il  personale  degli  uffici
postali, telegrafici e fonotelegrafici di seconda e  terza  classe  e
per gli agenti rurali, approvato con Regio decreto 22 dicembre  1910,
n. 936, modificato col R. decreto dell'11 luglio 1913, n. 1317; 
 
  Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809; 
 
  Visto il R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1822; 
 
  Ritenuto  che  pur  rimanendo  fermo  il  condono  delle  punizioni
disciplinari a norma del R. decreto 4 settembre 1919, n.  1809,  cio'
non puo' intendersi  come  deroga  alle  norme  del  testo  unico  22
novembre 1908, numero 693 sullo  stato  degli  impiegati  civili,  in
quanto costituiscono garanzie fondamentali per i pubblici uffici; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e i telegrafi, di concerto col Ministro della giustizia e con  quello
delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'impiegato, che in data  anteriore  al  4  settembre  1919,  abbia
commesso una delle mancanze contemplate dagli articoli 53,  54  e  55
del testo unico delle  leggi  sullo  stato  degli  impiegati  civili,
approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n 693 sara' sottoposto  al
Consiglio d'amministrazione e di  disciplina,  il  quale  giudichera'
della sussistenza dell'addebito e proporra' i provvedimenti  relativi
da prendersi dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i
telegrafi.