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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1149

Che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica. (023U1149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Visto  il  R.  decreto  20  marzo  1913,  n.  289,  ed  il  decreto
Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli articoli 71, 73, 74, 89, 93, 96, 101, delle norme complementari
dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la  Cirenaica,
approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile  1917,  n.  938  sono
modificate come appresso: 
 
  Art. 71. - «Le funzioni di  ufficiale  giudiziario  possono  essere
affidate  con  decreto  del  Governatore,  oltre  che  ai  funzionari
indicati  nell'art.  23  dell'ordinamento   giudiziario,   anche   ad
ufficiali giudiziari del Regno o a coloro  che  abbiano  superato  un
esame di concorso presso la Corte d'appello  di  Tripoli  secondo  le
norme che hanno vigore nel Regno. 
 
  Ove le esigenze di servizio dei  vari  uffici  lo  richiedano,  gli
ufficiali  giudiziari  possono  essere  coadiuvati  da  commessi  che
compiono gli atti loro affidati. I commessi sono nominati secondo  le
norme stabilite nella citata legge. 
 
  In  caso  di  mancanza,  assenza  od  impedimento  degli  ufficiali
giudiziari, le  rispettive  funzioni  possono  essere  affidate,  dal
giudice regionale, con suo decreto, ad un milite o graduato dei Reali
carabinieri, o di altri  Corpi  armati  in  servizio  di  polizia  da
designare dai rispettivi Comandi. Possono inoltre essere affidate dal
giudice a persona da lui delegata di volta in volta. 
 
  Per gli affari di competenza della Corte di appello le attribuzioni
di ufficiale giudiziario sono disimpegnate  da  quei  funzionari  che
esercitano le medesime attribuzioni presso il Tribunale regionale. 
 
  Art. 73.  -  Agli  ufficiali  giudiziari  del  Regno  che  prestano
servizio in colonia, e'  corrisposto  l'assegno  loro  assicurato  in
Italia dalle norme  che  vi  hanno  vigore  secondo  il  loro  grado,
compresi gli aumenti di L. 500  per  ogni  quadriennio  di  servizio,
oltre ad una indennita' coloniale di L. 300 mensili. Ad essi sono poi
dovuti i diritti e le indennita' fissate nella tariffa. 
 
  Agli ufficiali giudiziari nominati in colonia in seguito a concorso
a sensi del precedente articolo e' corrisposto un assegno annuo di L.
5000 aumentato di L. 500 per ogni quadriennio, fino al ventesimo anno
di servizio, oltre i diritti loro spettanti a termini della tariffa e
le indennita' di trasferta ivi determinate. 
 
  Se le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da altri
funzionari, da militi o graduati  de  RR.  carabinieri  o  dei  Corpi
armati, a questi e' corrisposta una  indennita'  mensile  di  L.  120
oltre le indennita' di trasferta e i diritti fissati nella tariffa. 
 
  Ai commessi degli ufficiali giudiziari e'  corrisposto  un  assegno
annuo di L. 2500 con quattro aumenti quadriennali di L. 400, oltre  i
diritti e le indennita' a termini della tariffa. Se essi appartengano
ad  una  delle  categorie  indicate  nel  precedente  comma  e'  loro
corrisposta un'indennita' mensile di L.  60  oltre  i  diritti  e  le
indennita' di trasferta. 
 
  Alle persone delegate di volta in volta, a' termini  del  3°  comma
dell'art. 71, spettano solamente i diritti  e  le  trasferte  fissati
nella tariffa. 
 
  Negli uffici ove sono addetti due o  piu'  ufficiali  giudiziari  o
commessi, tutti i proventi, ad  eccezione  delle  indennita'  per  le
trasferte che vanno per intero a favore di chi le  compie,  prelevato
un quarto per colui che ha proceduto all'atto, devono essere messi in
comunione o ripartiti in quote  eguali  fra  tutti  gli  ufficiali  o
commessi giudiziari,  a  cura  del  piu'  anziano  fra  loro,  previo
prelevamento e versamento delle ritenute per imposte. Degli eventuali
reclami decide definitivamente il capo dell'ufficio. 
 
  Art. 74. - Per i diritti relativi  a  notifiche  o  contravvenzioni
nello interesse degli Enti locali, per  il  privilegio  a  favore  di
diritti  degli  ufficiali  giudiziari  e  per  quant'altro  non   sia
diversamente disposto in materia dalle presenti norme,  si  intendono
estese, in quanto applicabili, le disposizioni che hanno  vigore  nel
Regno. 
 
  Sono parimenti estese, in quanto applicabili, le  disposizioni  del
Regno per quanto concerne la disciplina degli  ufficiali  e  commessi
giudiziari, le nomine, le promozioni, i trasferimenti, restando pero'
attribuite al governatore le  facolta'  concesse  dalle  disposizioni
suddette  al  Ministro  della  giustizia.  Gli  ufficiali  giudiziari
nominati in seguito a concorso bandito  dalla  Corte  di  appello  di
Tripoli non acquistano alcun titolo per  essere  compresi  nel  ruolo
degli ufficiali giudiziari del Regno. 
 
  Nella prima sistemazione del personale, gli attuali commessi  degli
ufficiali giudiziari, potranno prendere parte ai primi  due  concorsi
per ufficiale giudiziario, anche se non abbiano i  titoli  di  studio
richiesti dalle norme che vigono nel Regno. 
 
  Art. 89. - Sulle prime copie rilasciate dal cancelliere  e'  dovuto
il diritto di scritturazione di cent. 50 per ogni facciata  di  carta
da bollo o uso bollo, contenente non meno di 12 linee di scritto. 
 
  Sulle altre copie che i cancellieri autenticano a  richiesta  delle
parti, e' dovuto il diritto di una lira per ogni foglio. Tale diritto
si riduce alla meta' se del foglio sieno scritte o stampate  meno  di
tre facciate. 
 
  Per le copie scritte a macchina, se fatte dalle parti,  il  diritto
di scritturazione e' calcolato in base alla  copia  rilasciata  dalla
cancelleria qualunque sia il numero dei  fogli  impiegati;  se  fatte
invece dai funzionari ed impiegati di cancelleria o  segreteria,  con
le macchine dei rispettivi uffici, il diritto  di  scritturazione  e'
calcolato in ragione di cent. 80 per ogni facciata. 
 
  Un terzo dei suddetti diritti spetta ai funzionari ed impiegati  di
cancelleria e segreteria in parti uguali. 
 
  Ai funzionari  ed  impiegati  che  non  eseguiscano  il  lavoro  di
copiatura  loro  assegnato,  e'  trattenuto,  sulla  loro  quota  dei
proventi l'importo della  scritturazione  non  fatta  in  ragione  di
centesimi venti per ogni facciata;  le  ritenute  vanno  a  beneficio
degli altri funzionari ed impiegati. 
 
  Non compete alcun diritto di scritturazione per  le  copie  che  si
rilasciano nell'interesse dell'Amministrazione Governativa. 
 
  Art. 93. - Ai testimoni residenti nel luogo  dell'esame  o  ad  una
distanza  non  maggiore  di   quattro   chilometri   e'   corrisposta
un'indennita' di lire una e  cinquanta  per  ogni  giorno  che  siano
trattenuti a disposizione dell'Autorita'. 
 
  Ai testimoni che  risiedano  in  localita'  site  ad  una  distanza
maggiore di quattro chilometri dal luogo  dell'esame  e'  corrisposta
un'indennita' di soggiorno di L, 3 al giorno, oltre all'indennita' di
viaggio di  cent.  30  per  chilometro;  quando  vi  siano  mezzi  di
trasporto di uso pubblico, e' rimborsato il prezzo del  biglietto  di
passaggio di andata e ritorno in terza classe. 
 
  Art. 94. - Ai  periti  sono  dovuti  gli  onorari  stabiliti  dalle
disposizioni vigenti nel Regno. 
 
  Art. 96. -  Per  ogni  sentenza  o  decreto  che  condanni  a  pena
pecuniaria o al pagamento delle spese  di  giustizia,  tranne  quelle
relative ai  procedimenti  contemplati  nell'art.  92,  si  forma  un
fascicolo nel quale  sono  raccolti  tutti  gli  atti  relativi  alla
procedura di riscossione e la parcella delle spese resa esecutiva dal
giudice. 
 
  I fascicoli portano il numero del processo risultante dal  registro
delle cause penali e sono conservati progressivamente,  distinti  per
anno, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo. 
 
  I cancellieri devono iscrivere  al  campione  penale  gli  articoli
relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia. 
 
  Art. 101. - Il dieci per cento delle somme  ricuperate  sulle  pene
pecuniarie, tasse di sentenze, spese di giustizia in materia civile e
penale, e'  attribuito  alla  cancelleria  a  titolo  di  provento  e
ripartito a norma dell'art. 89. 
 
  Il dieci per  cento  e'  attribuito  agli  ufficiali  giudiziari  e
ripartito a norma dell'art. 74 ultimo comma».