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REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1148

Che approva le norme per l'applicazione nelle disposizioni della legge n. 814 dell'11 giugno 1922, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo. (023U1148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-6-1923
al: 4-5-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 marzo 1898,  n.  59,  sull'avanzamento  dei  Corpi
militari della R. marina, e le successive sue modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 4  settembre  1898,  n.  444,  che  approva  il
regolamenta per l'applicazione della legge predetta, ed i  successivi
decreti che lo modificano; 
 
  Vista la legge 29 giugno 1913,  n.  797,  circa  l'ordinamento  dei
Corpi militari della R. marina, e particolarmente l'articolo 12; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, che regola  il
reclutamento e l'avanzamento  degli  ufficiali  della  R.  marina  in
servizio attivo permanente; 
 
  Vista la legge 11 giugno 1922,  n.  814,  per  la  conversione  del
predetto Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329; 
 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  marina,  il  quale  ha  dato
all'unanimita' parere favorevole; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le  annesse  norme  firmate,  d'ordine  Nostro,  dal
Ministro della marina, per l'applicazione  delle  disposizioni  della
legge 11 giugno 1922, n. 814, concernenti il reclutamento  nel  Corpo
di commissariato militare  marittimo  e  l'avanzamento  al  grado  di
maggiore nel Corpo stesso.