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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1145

Che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero nonchè agli addetti militari navali e aeronautici. (023U1145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-1923
al: 28-6-1932
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  ad  interim
per gli affari esteri, presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai funzionari  di  ruolo  del  Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio diplomatico e  consolare  all'estero  nonche'  agli  addetti
militari navali ed aeronautici sara' corrisposto il cambio oltre  che
sullo  stipendio  anche  sugli  assegni,  indennita'  e  diarie  loro
spettanti in base alle disposizioni seguenti: 
 
    a) nei paesi a valuta pari o  piu'  alta  della  sterlina,  sara'
corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale; 
 
    b) nei paesi a valuta piu' bassa  della  sterlina  ma  piu'  alta
della lira italiana, sara' corrisposto il cambio  alla  pari  con  la
sterlina, purche' tale cambio non sia superiore al 320 0 0, nel  qual
caso verra' corrisposta quest'ultima percentuale. 
 
  In ogni caso,  pero',  il  cambio  corrisposto  non  dovra'  essere
inferiore a quello medio della valuta locale in confronto della  lira
italiana; 
 
    c) nei paesi a valuta  piu'  bassa  di  quella  italiana,  verra'
corrisposto il cambio pari ai quarantasette centesimi di quello della
sterlina, fermo restando il massimo di cui al comma b)  del  presente
articolo.