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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1142

Che estende ai territori delle nuove Provincie le disposizioni del testo unico delle leggi metriche con le modificazioni relative. (023U1142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             per grazia di Dio e volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19  dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente  la
sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie; 
 
  Visto il decreto 20 novembre  1922  di  S.  E.  il  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri,  col  quale  vengono  passati  alla  diretta
trattazione del Ministero per l'industria e il commercio  gli  affari
di  sua  competenza  riguardanti  le  nuove  provincie,  trattati  in
precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove provincie; 
 
  Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890,  n.  7088
(serie 3ª); 
 
  Vista la legge 7 luglio 1910, n. 480, per  l'adozione  del  «carato
metrico» come unita' di massa nel commercio delle perle fine e  delle
pietre preziose; 
 
  Considerata la necessita' di estendere,  ai  territori  annessi  al
Regno in base ai trattati di S. Germano e di Rapallo, le disposizioni
delle leggi metriche sopra indicate, coi temperamenti  necessari  per
la  loro  graduale  sostituzione  alle  norme  tuttavia  vigenti  nei
territori suddetti e per  il  temporaneo  coordinamento  colle  norme
stesse; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria  e  il
commercio, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il testo unico delle leggi metriche approvato  con  R.  decreto  23
agosto  1890,   n.   7088   (serie   3ª)   modificato   col   decreto
luogotenenziale  27  ottobre  1918,  n.  1616   (prorogato   col   R.
decreto-legge  17  ottobre  1922,  n.  1381)  e   col   decreto-legge
luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 30, e' esteso ai territori annessi
al Regno per effetto dei trattati di S. Germano e di Rapallo.