stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1084

Che determina i limiti fra la competenza del Consiglio di Stato e quella della Commissione consultiva tecnico legale istituita presso il Ministero delle poste e telegrafi per i pareri da dare sugli affari e le questioni riguardanti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (023U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. Decreto 7 gennaio 1923, n. 71; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste
ed i  Telegrafi  di  concerto  con  i  Ministri  dell'Interno,  della
Giustizia e per gli Affari di Culto e per i Lavori Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La  Commissione  consultiva  tecnico-legale,  istituita  presso  il
Ministero delle Poste e dei Telegrafi con R. Decreto 7 gennaio  1923,
n. 71, e' chiamata  ad  esprimere  il  proprio  parere  sugli  affari
riflettenti  i  servizi  dipendenti  dal  Ministero  medesimo,   ogni
qualvolta il  Ministero  ne  faccia  richiesta  e  nei  casi  in  cui
l'approvazione del Ministro delle Poste e Telegrafi e' richiesta  dal
Regio Decreto n. 1723, del 17 dicembre 1922. E'  parimenti  chiamata,
in luogo della Seconda Sezione del Consiglio di Stato a esprimere  il
proprio parere su  tutti  i  contratti,  appalti,  affitti,  vendite,
transazioni, variazioni o rescissione  di  contratti  esistenti,  che
interessano l'Amministrazione  delle  poste,  telegrafi  e  telefoni,
quando, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, sarebbe richiesto
il parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato e il valore  o
l'importo non superi le L. 100.000. 
 
  Allorche'  superi  tale  cifra  o  non  sia  possibile  determinare
l'entita' dell'importo o del  valore,  oppure  quando  si  tratti  di
materie speciali per le quali le leggi ed  i  regolamenti  in  vigore
richiedano  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  rimane  ferma  la
competenza della Seconda Sezione di detto Consiglio. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         MUSSOLINI                    
                                         COLONNA DI CESARO'           
                                         OVIGLIO                      
                                         CARNAZZA.                    
 
    Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.