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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1080

Che interpreta la disposizione dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, sull'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato. (023U1080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA. 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Ritenuta la opportunita' di chiarire la  interpretazione  dell'art.
3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923, n.  87,  in  relazione
alle disposizioni contenute nel Regio decreto  22  novembre  1908  n.
693, e in altre leggi  speciali  di  carattere  permanente  le  quali
autorizzino il Governo a procedere  alla  dispensa  dal  servizio  di
impiegati od agenti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto   col
presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno,  e  col
guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Con l'art. 3 lettera a) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87  che,
in connessione con gli articoli  1,  2  e  4  dello  stesso  decreto,
attribuisce  al  Governo  la  facolta'  di  dispensare  dal  servizio
impiegati od agenti inabili al servizio o di  scarso  rendimento,  in
corrispondenza  al  numero  ed  ai  gradi  dei  posti  soppressi,  si
intendono  determinati  i  poteri  spettanti  al   Governo   per   il
riordinamento  delle  pubbliche  amministrazioni,   contemplate   dal
decreto medesimo, in esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1601. 
 
  Restano quindi ferme  le  altre  piu'  estese  facolta'  che  siano
attribuite al Governo, del testo unico delle leggi sullo stato  degli
impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693  e
da altre leggi speciali di carattere permanente, per  procedere  alla
dispensa, nell'interesse del servizio, di impiegati od agenti in modo
indipendente dalle eventuali modificazioni nei ruoli  organici  delle
singole amministrazioni.