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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1075

Che determina la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale. (023U1075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre  1922,  n.  1601,  con  la  quale  furono
delegati al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento  della
pubblica Amministrazione; 
 
  Visti gli articoli  37,  38  e  39  del  testo  unico  della  legge
sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205; 
 
  Visto il R. decreto 19 ottobre  1913,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 12 novembre detto anno,  registro  150  atti  amministrativi
foglio 253, che fissava la competenza  territoriale  degli  ispettori
dell'emigrazione nei porti d'imbarco (Gazzetta ufficiale 10  novembre
1913, n. 261); 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero  1379,  che
soppresse le commissioni arbitrali,  devolvendone  le  funzioni  agli
ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco; 
 
  Visto il  R.  decreto  19  marzo  1922,  n.  395,  che  fissava  la
circoscrizione  territoriale  degli  ispettori  dell'emigrazione  nei
porti d'imbarco di  Napoli  e  Bari  agli  effetti  della  competenza
giurisdizionale; 
 
  Visto il R. decreto  18  gennaio  1923,  n.  484,  che  estende  ai
territori annessi il testo unico della legge  sull'emigrazione  sovra
citato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto  col  Ministro  della  giustizia  e  degli
affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La giurisdizione nelle controversie di cui all'art.  37  del  testo
unico della legge sull'emigrazione, approvato con  Regio  decreto  13
novembre   1919,   n.   2205,   e'   esercitata    dagli    ispettori
dell'emigrazione nei porti  d'imbarco  di  Genova,  Napoli,  Messina,
Palermo e Trieste. 
 
  La circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei
porti d'imbarco agli  effetti  della  competenza  giurisdizionale  e'
determinata come segue: 
 
  Ispettore di Genova: Provincie del Piemonte, della Lombardia, della
Liguria, dell'Emilia, della Toscana, e della Sardegna; 
 
  Ispettore di  Napoli:  Provincie  delle  Marche,  dell'Umbria,  del
Lazio, degli Abruzzi, del Molise,  della  Campania,  delle  Puglie  e
della Basilicata; 
 
  Ispettore di Messina: Provincie della Calabria, di Messina, Catania
e Siracusa; 
 
  Ispettore di Palermo: Provincie della Sicilia,  escluse  quelle  di
Messina, Catania e Siracusa; 
 
  Ispettore  di  Trieste:  Provincie  del   Veneto,   della   Venezia
Tridentina, della Venezia Giulia, dell'Istria e di Zara.