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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1072

Che aumenta al personale degli Economati generali dei benefici vacanti l'assegno temporaneo mensile, in attesa del riordinamento delle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico. (023U1072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Ritenuto che con R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, vennero
pubblicato le tabelle degli stipendi  per  il  personale  contemplato
dalla   legge   13   agosto   1921,   n.    1080,    sulla    riforma
dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la
riduzione del personale; 
 
  Ritenuto che alla pubblicazione  delle  tabelle  per  il  personale
degli economati generali dei  benefici  vacanti  si  e'  soprasseduto
inattesa  del  riordinamento   delle   Amministrazioni   civili   del
patrimonio ecclesiastico, ma che nel  frattempo  ragioni  di  equita'
consigliano di sovvenire ai bisogni di detto personale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  Ministro  segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di  culto,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fermo  restando  l'assegno  temporaneo  graduato,  corrisposto   al
personale di ruolo degli Economati generali dei benefici  vacanti  in
base all'art. 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e prorogato col
R. decreto  28  gennaio  1923,  n.  127,  e'  concesso  al  personale
medesimo, con decorrenza dal 1° aprile 1922 e fino a quando non sara'
provveduto  al  riordinamento  delle   Amministrazioni   civili   del
patrimonio ecclesiastico, un aumento  mensile  dell'assegno  suddetto
nella misura appresso indicata: 
 
  per coloro che sono provvisti di stipendio fino 
  a L. 2999, L. 20; 
 
  per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 3000 
  a L. 5999, L. 30; 
 
  per coloro elio sono provvisti di stipendio da lire 6000; 
  a L. 7999, L. 40; 
 
  per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 8000 
  a L. 9999, L. 50; 
 
  per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 10.000 
  a L. 10.999, L. 60; 
 
  per coloro che sono provvisti di stipendio da lire 11.000 
  in su, L. 70.