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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1071

Che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione ai combattenti. (023U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-6-1923
al: 19-1-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e por volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i DD. LL. 10 dicembre 1917, n. 1970,  30  dicembre  1917,  n.
2047, e 7 marzo 1918, n. 374; 
 
  Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, numero  738,  ed
il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' stabilita la data del 31  dicembre  1923,  come  ultimo  termine
utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza
gratuita di assicurazione di cui ai decreti sopracitati. 
 
  Del presente decreto sara' data comunicazione al Parlamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato Roma, addi' 19 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
    Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.