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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1058

Contenente modificazioni alla legge 14 luglio 1904, n. 553, e al decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, in rapporto alle case economiche dei ferrovieri. (023U1058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 14 luglio 1907, n.  553,  concernente  provvedimenti
per la costruzione di case economiche poi ferrovieri; 
 
  Vista la legge 13 aprile 1911, n. 310, che approva le modificazioni
all'ordinamento  delle  ferrovie  dello  Stato  e  il   miglioramento
economico del personale; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riguardante provvedimenti  a
favore del personale ferroviario; 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali 13  agosto  1917,  n.  1393,  e  25
aprile 1918, n. 597, relativi all'aumento dei  limiti  massimi  dello
stipendio  o  salario  per  affitto  delle   cose   economiche,   pei
ferrovieri; 
 
  Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n.  2350,  che  autorizza
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire  una  parte
dei fondi della gestione pensioni e sussidi  par  la  costruzione  di
case economiche; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  16  gennaio  1921,  n.  13,  circa   le
attribuzioni dei commissari governativi per le abitazioni; 
 
  Visto il Nostro decreto-legge 7  gennaio  1923,  n.  8,  contenente
disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del
Governo per le abitazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Ministro dei lavori pubblici e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al primo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n.  553,  e'
sostituito il seguente: 
 
  «Il canone di affitto delle case economiche  deve  comprendere,  in
ogni caso, la  quota  di  interesse  da  ragguagliarsi  all'ammontare
complessivo del capitale investito nella costruzione delle  medesime,
la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinarie e  straordinarie,
l'ammontare delle imposte, sovraimposte, le spese di  amministrazione
e quelle per illuminazione, acqua potabile e riscaldamento».