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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1057

Che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio. (023U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 7 aprile 1921, n.368; 
 
  Ritenuta la convenienza di mantenere in vigore le modificazioni con
questa sancite agli articoli 6, 10, 29 e 31 dalla precedente legge  7
luglio 1907, n. 429, per l'ordinamento delle ferrovie dello Stato; 
 
  Udito il commissario straordinario per le ferrovie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' abrogato l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368,  col  quale
la validita' delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e  31  della
legge 7 luglio 1907, n. 429 fu limitata ad un biennio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                MUSSOLINI - CARNAZZA. 
 
    Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.