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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1056

Che modifica l'art. 34 del regolamento 26 gennaio 1905, n.65, sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (023U1056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la  quale  il  Governo
del Re e' autorizzato a riordinare il sistema tributario; 
 
  Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento
dell'imposta fondiaria ed il regolamento per la esecuzione  di  detta
legge, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, col quale fu disposta la
revisione generale degli estimi catastali; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 34 del regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio
1905, n. 65, e' aggiunto il seguente capoverso: 
 
  Nel caso che i Consigli comunali o provinciali siano  disciolti,  e
l'Ufficio generale del catasto  ritenga  urgente  di  procedere  alle
dette nomine, vi provvedono del pari il prefetto o il Ministro  delle
finanze, sentito rispettivamente il commissario  straordinario  o  la
Commissione straordinaria. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.