stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1051

Circa l'equipollenza dei titoli di studio per l'ammissione alla R. Accademia navale. (023U1051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  14  marzo  1915,  n.   495,   che   approva
l'ordinamento della R. Accademia navale e le successive modificazioni
apportate ad esso specialmente col R. decreto 6 luglio 1922, n. 1033; 
 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  marina,  il  quale  ha  dato
all'unanimita' parere favorevole; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il penultimo capoverso del citato Regio decreto 6 luglio  1922,  n.
1033, e' modificato come segue: 
 
  «I titoli di studio richiesti per l'ammissione  al  Concorso  sono:
licenza  ginnasiale  oppure  promozione  dalla  2ª  alla  3ª   classe
dell'Istituto tecnico, nautico o commerciale». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare 
 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                      THAON DI REVEL. 
 
    Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.