stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1039

Che sospende l'applicazione del quarto ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, ai concorsi che dalla data del decreto stesso risultino già approvati ma non ancora esauriti. (023U1039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1390; 
 
  Veduto il Nostro decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545; 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  La disposizione di cui al  quart'ultimo  comma  dell'art.  2  della
legge 16 luglio 1914, n. 679, in forza della quale la graduatoria dei
vincitori  di  concorsi  a  cattedre  di  scuole  medie  puo'  essere
integrata con la graduatoria degli  idonei  non  sara'  ulteriormente
applicata ai concorsi che alla data del presente decreto risulteranno
gia' approvati ma non ancora esauriti. 
 
  La presente disposizione non innova a quelle emanate a favore degli
ex-combattenti con gli articoli 50 e 51 del R. decreto  30  settembre
1922, n. 1290. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 MUSSOLINI - GENTILE. 
 
    Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.