stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1028

Contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale della magistratura. (023U1028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-5-1923
al: 8-6-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto  col  Ministro  delle
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il  31  dicembre  1923  saranno  dispensati  dal  servizio  i
magistrati di qualunque grado i quali per malattia o per  incapacita'
o per  altri  motivi,  non  siano  in  condizioni  di  adempiere  con
efficacia il loro ufficio, ovvero diano scarso rendimento di lavoro. 
 
  Saranno inoltre dispensati dal servizio entro lo stesso termine: 
 
  1° i giudici e magistrati di grado equiparato i quali per due volte
siano stati  dichiarati  impromovibili  al  grado  superiore,  o  non
abbiano chiesto ai sensi di  legge,  di  essere  sottoposti  a  nuovo
scrutinio dopo la prima  dichiarazione  di  impromovibilita',  ovvero
contro la deliberazione della sezione seconda del Consiglio superiore
della  magistratura,  che  li  ha  dichiarati  per  la  prima   volta
impromovibili, non abbiano ricorso alle sezioni unite  del  Consiglio
stesso o non vi ricorrano entro 30 giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto se la deliberazione sia  posteriore  al  1°  gennaio
1923. 
 
  In tale ultimo caso la deliberazione  delle  sezioni  unite  dovra'
essere pronunziata entro i successivi novanta giorni; 
 
  2° i  consiglieri  di  Corte  di  appello  e  magistrati  di  grado
equiparato i quali abbiano compiuto o compiano, entro il 31  dicembre
1923, quaranta anni di effettivo servizio ovvero sessantacinque  anni
di eta', con non meno di venti anni di servizio, e abbiano,  al  loro
turno, rinunziato allo scrutinio per il grado superiore o siano stati
o vengano, entro il 31  dicembre  1923,  dichiarati  impromovibili  o
promovibili semplicemente al detto  grado,  ovvero  non  siano  stati
richiesti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per  lo
scrutinio al grado medesimo secondo il turno di anzianita'. 
 
  Se   tuttavia   la   dichiarazione   di   impromovibilita'   o   di
promovibilita' semplice sia stata  emessa  dalla  sezione  prima  del
Consiglio superiore della magistratura posteriormente al  1°  gennaio
1923, potranno gli interessati, entro trenta giorni  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  ricorrere  alle  sezioni  unite  del
Consiglio medesimo, le quali dovranno deliberare entro  i  successivi
novanta giorni; 
 
  3° i consiglieri di Corte  di  cassazione  e  magistrati  di  grado
equiparato i quali abbiano compiuto o compiano, entro il 31  dicembre
1923, quaranta anni di effettivo servizio  ovvero  sessantacinque  di
eta' con non meno di venti di servizio, e  siano  stati  promossi  al
grado attuale con dichiarazione di semplice promovibilita'.