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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1006

Che concentra presso le Prefetture di Trieste e di Trento il servizio relativo alle opzioni ed al conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie. (023U1006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la  legge  e
il regolamento comunale e provinciale ai territori annessi; 
 
  Visto il R. decreto 18 gennaio  1923,  n.  53,  che  istituisce  le
provincie dell'Istria, con capoluogo Pola, di Trieste, con  capoluogo
Trieste, e che  modifica  il  territorio  e  la  denominazione  della
provincia di Udine; 
 
  Visti il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 il  R.  decreto-legge
29 gennaio 1922, n. 43, il decreto Presidenziale  1°  febbraio  1922,
che  recano  norme  relative  al  conseguimento  della   cittadinanza
italiana nelle nuove Provincie; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  17  ottobre  1922,  n.  1353,   sulla
sistemazione amministrativa delle nuove Provincie; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'interno, presidente del Consiglio dei  ministri,  interim  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A decorrere dal giorno di entrata in vigore  dei  Regi  decreti  18
gennaio 1923, n. 53, e 21 gennaio 1923, n. 93,  sono  esercitate  dal
prefetto di Trieste, per tutto il territorio della Venezia Giulia,  e
dal prefetto  di  Trento,  per  tutto  il  territorio  della  Venezia
Tridentina, le attribuzioni che, in base al R.  decreto  30  dicembre
1920, n. 1890, al R. decreto-legge 29  gennaio  1922,  n.  43,  e  al
decreto Presidenziale  1°  febbraio  1922  spettavano  ai  Commissari
generali civili, e, dopo il R.  decreto-legge  17  ottobre  1922,  n.
1353, ai prefetti della Venezia Giulia e Tridentina. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.