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REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 987

Che aggiunge per gli anni scolastici dal 1919-920 al 1922-923, ai posti di insegnante di RR. scuole normali e complementari, un posto nel ruolo C per l'insegnamento del canto. (023U0987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679; 
 
  Veduto il regolamento approvato con R.  D.  3  settembre  1914,  n.
1176; 
 
  Veduto il D. L. 14 aprile 1918, n. 519; 
 
  Veduto il D. L. 12 giugno 1919, n.  1102,  e  i  Nostri  decreti  8
luglio 1920, n. 1116, 16 giugno 1921, n. 1102, e 11 giugno  1922,  n.
984, coi quali e' stabilito rispettivamente per gli  anni  scolastici
1919-920, 1920-921, 1921-922 e 1922-923 il numero dei posti  di  capo
d'istitituto e d'insegnante ordinario  e  straordinario  nelle  Regio
scuole normali e complementari; 
 
  Veduta la decisione pronunciata il 22 aprile 1921 dalla 4ª  sezione
del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso  della  professoressa   Maria
Bernardini contro il Ministero della istruzione pubblica e pubblicata
nei modi di legge alla udienza del 20 maggio 1921; 
 
  Veduto che in forza della detta decisione viene  riconosciuto  alla
prof. Bernardini il diritto a conseguire la  nomina  in  ruolo  quale
straordinaria del ruolo C per  l'insegnamento  del  canto  nelle  RR.
scuole normali a decorrere dal 1° ottobre 1919, subordinatamente alla
disponibilita' di cattedre di tale disciplina al  momento  della  sua
domanda oppure quando fosse sopravvenuta  poi  e  si  verificasse  in
appresso  disponibilita'  di  cattedra,   in   concorrenza   con   la
maturazione del suo turno di  chiamata,  secondo  l'ordine  stabilito
dalla legge. 
 
  Veduto che nell'anno scolastico 1918-919 in cui la prof. Bernardini
presento' la domanda intesa ad  ottenete  l'assunzione  in  ruolo  si
resero disponibili quattro cattedre di  canto  e  che  queste  furono
soppresse a termini della nota 6ª della tabella A annessa alla  legge
16 luglio 1914, n. 679; 
 
  Considerato che per procedere alla nomina in ruolo  dell'insegnante
suddetta e' necessario ripristinare una delle  cattedre  soppresse  e
aumentare conseguentemente di un posto il numero degli insegnanti  di
canto nello RR. scuole normali a decorrere dal 1° ottobre 1919; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A  decorrere  dal  1°  ottobre  1919  e  per  gli  anni  scolastici
1919-920,1920-921,1921-922,1922-923, ai  posti  d'insegnante  di  RR.
scuole normali  o  complementari  compresi  nelle  tabelle  organiche
approvate con il D. L. e i Nostri decreti succitati  e'  aggiunto  un
posto del ruolo C per l'insegnamento del canto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   MUSSOLINI - GENTILE - DE' STEFANI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.