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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 969

Concernente il trasporto dei residui al 1° luglio 1922, relativi alle spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dal bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 a quello del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio. (023U0969)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1718,  che  stabilisce
il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori
dal Ministero dall'interno a quello della giustizia e degli affari di
culto; 
 
  Visto l'art. 5 del Nostro decreto 28 gennaio 1923, numero 232,  col
quale venne fatta riserva di provvedere successivamente al  passaggio
dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero per la
giustizia e gli affari di culto, dei residui risultanti al 1°  luglio
1922 per i servizi delle carceri e dei riformatori; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello dell'interno  e  con  quello  per  la
giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I residui al 1° luglio 1922 dei capitoli dello stato di  previsione
della spesa del Ministero  per  l'interno  per  l'esercizio  1922-923
indicati nell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai  ministri
proponenti, sono trasportati nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio
medesimo.