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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 956

Che approva il regolamento contenente norme in esecuzione dell'articolo 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, sui mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra. (023U0956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 21 agosto  1922,  n.  1233,  contenente  garanzie  e
agevolazioni per le anticipazioni in conto danni di guerra; 
 
  Visto il R. decreto 21 dicembre  1922,  n.  1796,  che  approva  il
regolamento per la esecuzione della detta legge; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21  dicembre  1922,  n.  1834,  che  reca
disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle anticipazioni  fatte
dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e
agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione  degli  immobili
danneggiati dalla guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro,  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli  affari  di
culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'annesso regolamento,  visto,  d'ordine  Nostro,  dai
Ministri proponenti, contenente norme in esecuzione dell'art.  5  del
R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De Stefani - 
                                                             Oviglio. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.