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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 945

Concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari. (023U0945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-5-1923
al: 30-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             per grazia Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro della marina, di  concerto  con  quelli
della guerra, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Con la data del 30 giugno 1923 sono licenziati tutti i capi  operai
ed  operai  borghesi  a  matricola,  gli   operai   straordinari   ed
apprendisti e i giornalieri o  avventizi,  dipendenti  dal  Ministero
della guerra; nonche' tutti i capi  lavoranti  o  lavoranti  borghesi
permanenti, provvisori, giornalieri  ed  apprendisti  dipendenti  dal
Ministero della marina. 
 
  Non sara' applicata la disposizione di cui al  precedente  comma  a
quel personale permanente o  a  matricola  di  cui  al  comma  stesso
esercitante  speciali   attribuzioni   o   mestieri,   che   le   due
Amministrazioni determineranno con apposito decreto, ma in ogni  caso
non   eccedente,   complessivamente,   il   numero   di    800    per
l'Amministrazione   della   guerra   e   il   numero   di   500   per
l'Amministrazione della marina. 
 
  Le Amministrazioni della guerra e della marina  hanno  facolta'  di
licenziare ad ogni momento anche tale personale con il trattamento di
previdenza stabilito dal presente decreto da riferirsi al momento del
licenziamento: il personale medesimo pero' non puo' essere  collocato
a riposo dietro propria domanda se non nei casi contemplati dall'art.
154 e 155 del T. U. delle leggi  sulle  pensioni  civili  e  militari
approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dall'art. 1 della
legge 26 dicembre 1901, n. 518. Le stesse Amministrazioni hanno anche
facolta' di colmare le vacanze che si formeranno in seguito in questa
categoria di personale. 
 
  E' in facolta' delle due Amministrazioni suddette di riassumere, in
rapporto alle effettive esigenze di servizio, i personali  licenziati
di cui al 1°comma alle normali condizioni  del  contratto  di  lavoro
privato, in base alle disposizioni regolamentari  ed  istruzioni  che
saranno emanate dalle Amministrazioni dalle quale essi dipendono.