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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 943

Concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara. (023U0943)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 18 marzo 1921, n. 299; 
 
  Visto il Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 189; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A partire dal giorno della dichiarazione di cessazione dello  stato
di guerra nel  territorio  di  Zara,  spetta  al  tribunale  militare
territoriale di Bari la giurisdizione, a termini del  R.  decreto  13
marzo 1921, n. 299, per i reati commessi da militari  nel  territorio
stesso. 
 
  Resta  ferma  la  competenza  del   tribunale   militare   speciale
permanente di Firenze, a termini dell'ultimo  capoverso  dell'art.  6
del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299. 
 
  Nulla e' innovato quanto alla  competenza  del  tribunale  militare
marittimo di Venezia per  i  reati  commessi  da  militari  della  R.
marina. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   MUSSOLINI - DIAZ - THAON DI REVEL. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.