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REGIO DECRETO 10 aprile 1923, n. 896

Che riduce i dazi doganali sul riso e sulla farina di riso. (023U0896)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio  e
per l'agricoltura; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I dazi di confine stabiliti per il riso e la farina di riso,  dalla
tariffa approvata con il R. decreto  9  giugno  1921,  n.  806,  sono
ridotti alle misure qui appresso indicate: 
 
    Numero e lettera 
         della 
    tariffa doganale 
         -- 
      68             Riso: 
      a)                con lolla per q.le L. oro 3. 
      b)                semigreggio id. L. oro 4,50. 
      c)                lavorato id. L. oro 6,50. 
     706             Farina di riso id. L. oro 6,50.