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REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 892

Che deroga temporaneamente agli articoli 12 e 108 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 circa la presa di possesso e i cambiamenti di residenza dei magistrati titolari di sedi soppresse. (023U0892)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo con la  legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Ritenuta la necessita', in  seguito  all'avvenuta  soppressione  di
uffici giudiziari, di derogare temporaneamente alle  norme  contenute
negli articoli 12 e 108 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' data facolta' al Ministro della  giustizia  di  disporre  che  i
magistrati tramutati di residenza,  continuino  nell'esercizio  delle
loro funzioni nella precedente sede, anche dopo il termine  stabilito
nell'art. 12 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, ma, in ogni
caso, non oltre il 30 settembre 1923. 
 
  I  magistrati  cosi'  trattenuti  prenderanno  possesso  nel  nuovo
ufficio nei trenta giorni  successivi  a  quello  nel  quale  avranno
cessato di esercitare le funzioni nell'antica residenza.