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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 877

Che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in dipendenza di conversioni di rendite 4,50% in 3,50%. (023U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della leggo 21 dicembre 1903, n. 483,  e  l'art.  14
del regolamento approvato con il R. decreto 21 dicembre 1903,  n.486,
per la esecuzione della legge predetta; 
 
  Considerato che per effetto delle operazioni di  conversione  e  di
ricostituzione  avvenute  nel  consolidato  3,50   per   cento   1902
(categoria A) e nel  consolidato  4,50  per  cento  (antiche  rendite
nominative)  durante  l'esercizio  1921-922   e   nel   1°   semestre
dell'esercizio 1922-923, occorre provvedere a talune variazioni negli
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero  del
tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923; 
 
  Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  por  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Per effetto delle operazioni di  conversione  e  di  ricostituzione
eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico  nell'esercizio
finanziario 1921-922 e nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1922,  sono
introdotte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del
tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 le seguenti variazioni: 
 
  Al capitolo n. 4 «Antiche rendite consolidate nominative  4.50  per
cento al netto, ecc.»: 
 
      In aumento: 
 
  1. Per operazioni dell'esercizio 1921-922: 
      rendita inscritta . . . . . . . . .  + 502 50 
      rendita annullata . . . . . . . . .  - 150 62 
                                         ----------  +  351 88 
 
  2. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 
 
  1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita 
  di L. 21 reiscritta nel 1° trimestre dell'esercizio 
  1922-923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   +   21 -- 
 
  3. Rate di interessi dal 30 agosto al 30 settembre 
  1922 ed interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° 
  aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 1530, 
  reiscritta nel secondo trimestre dell'esercizio 
  predetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1279 20 
                                                   ----------- 
  Totale in aumento . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1652 08 
                                                   ----------- 
 
      In diminuzione: 
 
  1. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 
  1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla 
  rendita di L. 17.172 annullata durante il 1° 
  trimestre dell'esercizio 1922-923, perche' 
  ricostituita nel consolidato 3,50 per cento . . . - 17.172 -- 
 
  2. Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile 
  e 1° luglio 1923, sulla rendita di L. 1260 annullata 
  durante il secondo trimestre dell'esercizio 
  1922-923 come sopra . . . . . . . . . . . . . . . -    945 -- 
                                                    ----------- 
                    Totale in diminuzione . . . . . - 18.117 -- 
                                                    ----------- 
 
  Al capitolo 5: «Rendita consolidata 3,50 per cento al netto, ecc.»: 
 
      In aumento: 
 
  1. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 
  1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita 
  di lire 13.356 inscritta nel primo trimestre, 
  dell'esercizio 1922-923 per conversione del cons. 
  4,50 per cento . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 13.356 -- 
 
  2. Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile 
  e 1° luglio 1923 sulla rendita di lire 980 inscritta 
  nel secondo trimestre dell'esercizio 1922-923 .   +    735 -- 
                        Totale in aumento . . . .   + 14.091 -- 
 
      In diminuzione: 
 
  1. Per operazioni dell'esercizio 1921-922: 
      rendita annullata . . . . . . . . .  - 390 83 
      rendita inscritta . . . . . . . . .  + 117 15 
                                         ---------- -    273 68 
 
  2. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 1° gennaio, 
  1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 16,33 
  annullata nel 1° trimestre dell'esercizio 1922-23 
  perche' ricostituita nel consolidato 4,50 0_0 . .  -     16 33 
 
  3. Rateo di interessi dal 30 agosto al 30 settembre 1922 
  ed interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile e 
  1° luglio 1923 sulla rendita di L. 1190 annullata nel 
  secondo trimestre dell'esercizio 1922-923 perche' 
  ricostituita nel consolidato 4,50 per cento . . . -    994 95 
                                                    ----------- 
                      Totale in diminuzione . . . . -   1284 95 
                                                    ----------- 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.