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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 862

Che approva la nuova tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Spezia. (023U0862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. D. 19 luglio 1906, n. CCLXIX (parte supplementare)  con
cui venne approvata la tariffa dei diritti  di  segreteria  a  favore
della Camera di commercio e industria della Spezia; 
 
  Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere
di commercio  e  industria  del  Regno  ed  il  relativo  regolamento
approvato col R. D. 19 febbraio 1911, n. 245; 
 
  Viste le deliberazioni  7  marzo  1922  e  27  gennaio  1923  della
suddetta Camera di commercio; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore del commercio; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la seguente  tariffa  dei  diritti  di  segreteria  da
riscuotersi dalla Camera di commercio e industria  della  Spezia  per
gli atti che le sono richiesti: 
 
  Per ogni esame di atti esistenti presso la Camera L. 1; 
 
  Per copie di atti camerali ed autenticazione relativa L. 3; 
 
  Per ogni informazione commerciale su ditta richiesta  per  iscritto
L. 2; 
 
  Per ogni vidimazione di firma L. 2; 
 
  Per certificati di idoneita' a concorrere ad aste, appalti pubblici
ed a licitazioni e gare L. 500; 
 
  Per certificati di prezzi portati nei listini ufficiali L. 2; 
 
  Per certificati di prezzi non portati da listini ufficiali L. 5; 
 
  Per ogni certificazione fuori di ufficio oltre le eventuali spese e
indennita' di trasferta agli ufficiali della Camera  calcolate  sulle
vigenti tariffe per i funzionari di Stato L. 10; 
 
  Per certificati di svincolo cauzione L. 5; 
 
  Per certificati di constatazione di usi mercantili L. 5; 
 
  Per ogni certificato non altrimenti specificato L. 5; 
 
  Per designazione di arbitri L. 10; 
 
  Per la iscrizione triennale in uno dei ruoli tenuti dalla Camera L.
30; 
 
  Per ogni certificato di idoneita' all'esercizio  delle  professioni
per le quali esistano ruoli L. 10. 
 
  In piu' per ogni pagina e frazione di pagina oltre il primo  foglio
di carta L. 0,50;