stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 853

Contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri. (023U0853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro
segretario di Stato per l'Interno, ed interim per gli affari  esteri,
e del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le indennita' mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del D. L.
14 settembre 1918, n. 1314 e col 1°  comma  dell'art.  1  del  Nostro
decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e  relative  loro  modificazioni  ed
estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna  soltanto
per coloro che hanno coniuge oppure uno o piu' figli; per  tutti  gli
altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.