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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 851

Che concede condono di punizioni al personale di custodia delle carceri. (023U0851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  Ministro  segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il condono concesso agli agenti di custodia delle  carceri  per  le
punizioni previste nel R. decreto  1°  dicembre  1921,  n.  1790,  e'
esteso, con le modalita'  e  con  gli  effetti  stabiliti  dal  detto
decreto, alle mancanze commesse fino al giorno 22 dicembre 1922. 
 
  Sono altresi' condonate tutte le punizioni disciplinari inflitte  o
da infliggersi agli agenti di custodia  delle  carceri  per  mancanze
commesse sempre fino al giorno 22 dicembre 1922 in  occasione  o  per
cause di movimenti politici o determinate da movente politico, quando
le mancanze stesse  siano  state  commesse  per  un  fine  nazionale,
immediato  o  mediato,  escluso  quindi  ogni  movente  personale  di
qualsiasi natura. 
 
  Il presente decreto entra in vigore dalla propria data. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 Mussolini - Oviglio. 
 
  Visto, il guardasigilli: Oviglio.