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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 850

Concernente la sistemazione dei servizi, di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti. (023U0850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-4-1923
al: 9-9-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro
segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I poteri  e  le  funzioni  attribuiti  dalle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari agli  uffici  centrali  dello  Stato  per
tutti i servizi di vigilanza, protezione ed  assistenza  dei  reduci,
validi ed invalidi, della  guerra  nazionale  e  delle  famiglie  dei
caduti, sono devoluti unicamente  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.