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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 846

Che approva il nuovo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche. (023U0846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  Nostro
decreto 1° agosto 1907, n. 636; 
 
  Veduto il regolamento  generale  sanitario,  approvato  con  Nostro
decreto 3 febbraio 1901, n. 45; 
 
  Visto l'articolo 15 della legge 16 luglio 1916, numero 947; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le malattie, alle quali si applicano le disposizioni  che  seguono,
sono: 
 
    a) la blenorragia; 
 
    b) l'ulcera semplice contagiosa; 
 
    c) l'infezione sifilitica; 
 
  considerate nel periodo di loro contagiosita'. 
 
  Fermo restando l'obbligo delle denunzie  portato  dall'art.  4  del
regolamento legislativo  4  agosto  1918,  n.  1395,  ed  oltre  alle
denunzie rese obbligatorie dall'art. 15 del presente regolamento,  e'
fatto obbligo per i medici, agli  effetti  dell'art.  123  del  testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907,
n.  636,  della  denuncia  di  qualunque  caso   di   sifilide,   con
manifestazioni contagiose, riscontrato nelle scuole,  negli  Istituti
di educazione e di cura, negli opifici industriali e, in  genere,  in
tutte le collettivita', sia civili, sia militari.