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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 830

Che aumenta la misura dei diritti marittimi stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318. (023U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318; 
  Vista la legge 13 giugno 1910, n. 306; 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione  del  Codice  per  la  marina
mercantile; 
  Vista la legge 30 dicembre 1922, n. 1601; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
marina, udito il commissario per i servizi della  marina  mercantile,
di concerto con quello delle finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Le misure dei diritti marittimi stabilite dagli  articoli  24,  30,
31, 32, 33 e 34 della legge 23 luglio 1896, n. 318,  sono  modificate
come agli articoli 2 e 3 del presente decreto, restando  immutate  le
altre norme contenute nei citati articoli di detta legge. 
  Corrispondentemente restano modificati gli articoli 5, 11, 12,  13,
14 e 15 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404.