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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 826

Riflettente i tributi locali e i dazi di consumo. (023U0826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col ministro dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  i  regolamenti
comunali riguardanti la tassa di  famiglia  e  la  tassa  sul  valore
locativo non  potranno  essere  variati  nella  parte  relativa  alla
tariffa del tributo, se non  per  apportare  riduzioni  nella  misura
della tariffa stessa, salva sempre, anche per  queste  riduzioni,  la
omologazione delle relative  deliberazioni  da  parte  del  Ministero
delle finanze.