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REGIO DECRETO 8 aprile 1923, n. 820

Contenente disposizioni per la compilazione, l'approvazione e l'esecuzione dei progetti di opere a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica. (023U0820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62,  che  istituisce  il
Commissariato per l'aeronautica; 
 
  Visto  il  Regio  decreto  8  febbraio  1923,  n.  422,  contenente
emendamenti al D. L. 6 febbraio  1917,  n.  107,  recante  norme  per
l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio  1922,
n. 214, che ebbe a modificarlo; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio,  commissario  per
l'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I  progetti  di  tutte  le  opere  a  carico   dell'Amministrazione
dell'aeronautica   sono   compilati   dagli   Uffici   tecnici    del
Commissariato di aeronautica o da esso dipendenti e  sono  approvati,
qualunque sia il loro importo, dallo stesso Commissariato,  senza  il
previo parere o visto  degli  organi  tecnico-amministrativi  di  cui
all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.