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REGIO DECRETO 8 aprile 1923, n. 819

Contenente disposizioni per le carriere diplomatica e consolare. (023U0819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830; 
 
  Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225; 
 
  Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 659; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quelli dell'industria  e  commercio  e
dell'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per i concorsi alla carriera diplomatica ed alla carriera consolare
di cui all'art. 20 del Regio decreto  21  gennaio  1923,  n.  225,  i
titoli di ammissione  validi  per  una  delle  due  carriere  saranno
ritenuti validi per l'altra. 
 
  I concorrenti ad uno dei due concorsi, i quali, essendo  muniti  di
uno di tali titoli, intendano partecipare anche  all'altro  concorso,
dovranno informare il Ministero  degli  affari  esteri  dieci  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del
Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                 MUSSOLINI - GENTILE - TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.