stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 813

Che stabilisce i limiti di somma per la vendita a trattativa privata dei materiali grafici e telefonici fuori d'uso. (023U0813)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione. 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge n. 1601 del 3 dicembre 1922; 
 
  Visto il R. decreto 29 settembre 1910, n. 804; 
 
  Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 928; 
 
  Visto il R. decreto 9 dicembre 1920, n 1798; 
 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare i servizi ad economia  e  di
elevare, in correlazione con l'attuale costo delle merci, i limiti di
somma per la vendita a trattativa privata dei materiali telegrafici e
telefonici fuori 
 
  d'uso; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
e telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il limite di L. 100 entro il quale, in  base  all'art.  10  del  R.
decreto 29 settembre 1910, n.  804,  i  funzionari  provinciali  sono
autorizzati  a  procedere  alla  vendita  a  trattativa  privata  dei
materiali fuori d'uso telegrafici o telefonici  viene  elevato  a  L.
400.