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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 797

Col quale si dispone che gli insegnanti medi decorati di medaglia d'oro al valor militare, sieno considerati per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale. (023U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Volute le leggi 8 aprile 1906, n. 141, 12 marzo 1911,  n.  177,  16
luglio 1914, n. 679, e il R. D. L 16 novembre 1922, n. 1545; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli insegnanti medi decorati di medaglia d'oro  al  valor  militare
sono considerati, per  tutti  gli  effetti  di  legge,  vincitori  di
concorso speciale per i  gradi  e  gli  ordini  di  scuole  ai  quali
appartengono come insegnanti di ruolo, e con  diritto  di  precedenza
nella scelta delle sedi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 MUSSOLINI - GENTILE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.