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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 765

Che autorizza il Ministero delle poste e dei telegrafi a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante ed i guardafili telegrafici e telefonici nella eventualità di sinistri derivanti dallo adempimento delle loro speciali attribuzioni. (023U0765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
leggo 3 dicembre 1922, n 1601; 
 
  Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 633; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Ministero delle poste e dei telegrafi e' autorizzato a stipulare
con la Cassa nazionale  di  assicurazione  per  gli  infortuni  degli
operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il
personale  postale  viaggiante,  ed  i   guardafili   telegrafici   e
telefonici nella eventualita' di sinistri derivanti dallo adempimento
delle loro speciali attribuzioni.