stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 aprile 1923, n. 757

Che reca disposizioni circa l'amministrazione straordinaria della provincia di Zara. (023U0757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 14-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9,  che  estende  la  legge
comunale e provinciale del Regno ai territori annessi; 
 
  Visto il R. decreto 18 gennaio  1923,  n.  54,  che  istituisce  la
provincia di Zara; 
 
  Ritenuta   la   necessita'   di   provvedere    all'amministrazione
straordinaria della provincia di Zara,  derogando  alle  disposizioni
dell'art. 324 del testo unico della  legge  comunale  e  provinciale,
approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri, conferiti al Governo del Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sino    all'insediamento     della     rappresentanza     elettiva,
l'Amministrazione della provincia di Zara, e' affidata, agli  effetti
dell'art. 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, ad una Commissione
straordinaria,  che  esercita  i  poteri  della  Deputazione  e   del
Consiglio  provinciale  e  si  compone  di  5  membri,  compreso   il
presidente. 
 
  Le funzioni di  presidente,  potranno  essere  affidato  a  persona
diversa  dal  vice  prefetto  o  anche  non  appartenente  ad  alcuna
Amministrazione governativa.